Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel contenzioso payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3361 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione con cui la parte ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione, resa in udienza e fatta constare nel verbale, determina la sopravvenuta carenza di interesse e impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Opera, invero, un principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può provocare la presa d’atto del giudice. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla definizione in rito e dalla complessità della vicenda contenziosa.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava i provvedimenti con cui era stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali del comparto per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Il ricorso introduttivo era diretto avverso i decreti ministeriali del 06.07.2022 e del 06.10.2022, la circolare ministeriale del 2019, gli accordi e le intese in Conferenza Stato-Regioni e gli atti regionali di ricognizione.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società impugnava gli atti applicativi regionali, da ultimo il decreto del Direttore del Dipartimento Salute regionale n. 14 del 14.03.2025 e il relativo allegato. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava memoria con cui rappresentava di aver versato la quota di payback 2015-2018 nella percentuale ridotta del 25% definita dalla legge n. 118/2025, chiedendo la declaratoria di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il difensore della società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e che tale dichiarazione è stata debitamente constatata nel verbale. Su questa base il Tribunale ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla espressamente l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, di fronte a una dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il percorso argomentativo si fonda sulla vigenza del principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione. Essa può quindi dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Quest’ultimo, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

A sostegno di tale ricostruzione il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4033 del 3 maggio 2024, che ha enunciato il medesimo principio in termini di piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento della decisione. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale tra le parti. La scelta è motivata dalla definizione in rito del giudizio e dalla complessità della vicenda contenziosa oggetto di trattazione, che ha coinvolto una pluralità di amministrazioni statali e regionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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