Inammissibile ricorso avverso diniego sanatoria giurisprudenziale per difetto originario di interesse (TAR Toscana n. 1055 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento è inammissibile per carenza originaria di interesse ove il medesimo manufatto sia già assoggettato a un ordine di demolizione divenuto definitivo per effetto del rigetto, non contestato, della domanda di condono edilizio. La presentazione dell’istanza di sanatoria non ha effetto caducante sull’ordine di ripristino, ma ne determina la mera sospensione dell’efficacia, venuta meno con il rigetto dell’istanza. Il termine inferiore a quello legale assegnato per l’ottemperanza all’ordine di demolizione integra una violazione meramente formale, non lesiva, poiché l’interessato conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario, per successione ereditaria, di un compendio immobiliare in area sottoposta a triplice vincolo: paesaggistico, cimiteriale e autostradale. La dante causa aveva presentato istanza di condono edilizio per una rimessa agricola realizzata senza titolo; il Comune respingeva l’istanza e ingiungeva la demolizione con provvedimento del 4.12.2015, notificato anche al ricorrente.
Nel 2016 il ricorrente presentava istanza di sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento e chiedeva il riesame del diniego di condono. Dopo l’istruttoria, il Comune respingeva la sanatoria con provvedimento n. 2200 del 5.10.2021, concedendo sessanta giorni per eseguire l’ordine di demolizione. Il ricorrente impugnava tale diniego davanti al TAR, contestando la rinnovata efficacia dell’ordine demolitorio e la misura del termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente e la ritiene fondata. Al momento della proposizione del ricorso il ricorrente aveva già avuto contezza della nota con cui il Comune aveva respinto la richiesta di riesame del diniego di condono, confermando nel merito l’ordine di demolizione originario relativo al medesimo manufatto.
Ne deriva che l’immobile era già sottoposto all’ordine di ripristino del 2015, la cui determinazione finale era stata confermata dal provvedimento di esito negativo del riesame. L’effetto ripristinatorio imposto dal diniego di condono rende priva di utilità giuridica ogni statuizione favorevole, poiché il ricorrente non può vantare un interesse concreto, attuale e personale alla caducazione di un atto i cui effetti non verrebbero meno per effetto di un provvedimento la cui legittimità non è contestata.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La presentazione di un’istanza di sanatoria dopo l’ingiunzione di demolizione non rende inefficace l’ordine, ma produce un mero effetto sospensivo della sua eseguibilità, sicché in caso di rigetto dell’istanza l’ordine riacquista efficacia. Il Collegio richiama il consolidato orientamento amministrativo sul punto, includendo le pronunce delle Sezioni VI e VII del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. che hanno chiarito come l’istanza non abbia effetto caducante.
La condotta dell’Ente risulta legittima anche sotto un distinto percorso interpretativo, incentrato sull’art. 12 del Regolamento edilizio comunale: in presenza di un pubblico interesse alla rimessa in pristino, l’esercizio del potere repressivo costituisce atto dovuto, una volta assolto l’obbligo di previa valutazione di sanabilità dell’immobile.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’assegnazione di un termine inferiore a quello previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 integra una violazione meramente formale, non lesiva, poiché l’interessato conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge. Il termine di sessanta giorni si aggiunge a quello originario di novanta e risulta quindi più ampio. Il ricorso è dichiarato inammissibile e, comunque, infondato nel merito, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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