Carta del Docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1642 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’esatta esecuzione. La disposizione di cui all’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, in tema di compenso dell’ausiliario, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il Commissario ad acta è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, hanno agito in forza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione, come Carta del Docente, dell’importo di € 1.500,00 per ciascun anno scolastico, quale contributo alla formazione professionale.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo la condanna all’esatta ed integrale esecuzione e, in caso di protratta inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la nota con cui i ricorrenti avevano chiesto il passaggio in decisione da remoto, trattandosi di un incombente processuale non più previsto dalla normativa vigente.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, essendo l’incarico affidato ad un dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, osservando che la stessa, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della citata legge, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, e che il Commissario deve effettuare il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico, con le modalità operate. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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