Ottemperanza al giudicato sulla carta docente esclude astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 1179 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione è tenuta ad eseguire la sentenza di condanna decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’Amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando ricorra una delle ragioni ostative previste dalla norma, valutabili in concreto. Tra esse rilevano le specifiche difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che rende la misura eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Un docente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti.
Il titolo, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, era passato in giudicato. Il Ministero non aveva però dato alcuna esecuzione. Il ricorrente ha così adito il giudice amministrativo, mentre l’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il presupposto dell’azione. Il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito non è quindi contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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