Giudicato su carta elettronica docente e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 495 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione statale non abbia provveduto, entro il termine di centoventi giorni dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione il compimento degli adempimenti imposti dal giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La funzione commissariale, affidata a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo ad alcun compenso. È inoltre dovuta la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con la precisazione dei criteri di determinazione della somma.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile, resa in veste di Giudice del Lavoro. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto a ottenere la carta elettronica del docente per sei anni scolastici e per l’importo annuo di 500,00 euro, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione.

L’interessata ha dedotto l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Ha quindi chiesto che fosse ordinato il compimento degli atti esecutivi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito senza contestare l’omesso adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’esecuzione del giudicato. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione resistente è emerso l’omesso adempimento alle statuizioni del giudice ordinario.

Il Collegio ha rilevato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), che le Amministrazioni dello Stato hanno per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha previsto che, decorso infruttuosamente tale termine, provveda un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale, o in un dirigente o funzionario delegato, che dia corso agli adempimenti nei successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Tribunale l’ha determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo come dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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