Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2564 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia in cui la struttura sanitaria accreditata contesti la regressione tariffaria applicata dall’azienda sanitaria locale, senza impugnare gli atti regionali di programmazione che definiscono i tetti di spesa, ha contenuto meramente patrimoniale e attiene al rapporto interno tra amministrazione e gestore del servizio. Essa va schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo alcun potere di intervento autoritativo riservato alla pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, non incidendo su tale esito né la forma procedimentale dell’azione amministrativa né la qualificazione paritetica dell’atto di definizione della regressione.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura privata che svolge attività di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e, per esso, con l’azienda sanitaria locale competente. Con il ricorso introduttivo ha impugnato la deliberazione con cui l’azienda ha definito i criteri della regressione tariffaria unica per l’anno 2021, muovendo dal fatturato, e con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota di chiusura del procedimento di recupero, oltre alla presupposta comunicazione di avvio.
L’amministrazione ha quantificato un credito di euro 80.715,96, corrispondente alla differenza tra i pagamenti effettuati e il valore determinato dal Tavolo Tecnico per prestazioni rese in regime di accreditamento provvisorio. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e l’indeterminatezza della base di calcolo, richiamando la definizione dei rapporti per annualità precedenti. Si è costituita l’azienda, eccependo profili di inammissibilità, il difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, risultando preliminare e dirimente la questione di giurisdizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità a un precedente della stessa Sezione e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023.
Il percorso argomentativo muove da un dato dirimente: gli atti di programmazione regionale, che definiscono a monte i tetti di spesa, non risultano impugnati. La regressione tariffaria costituisce, pertanto, un meccanismo cui le strutture accreditate sono obbligatoriamente sottoposte in via convenzionale.
Gli atti aziendali relativi alla regressione sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’azienda si ritiene titolare. La contestazione della ricorrente ricade, di conseguenza, nell’ambito della cognizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno escluso dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie di contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e gestore del servizio.
La Corte ha poi chiarito che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. L’azienda è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa quando il rapporto incontra il tetto insuperabile dello stanziamento.
Non rileva che sia stata impugnata anche la deliberazione di definizione della regressione, che assume qualificazione paritetica. Le censure non riguardano la determinazione regionale del tetto di spesa né l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma solo il quantum e le modalità della regressione. Neppure incide la forma procedimentale dell’azione amministrativa, che non altera la consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate.
Nota della Redazione
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