Carta Docente ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 190 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, è tenuto ad accertare l’inadempimento dell’amministrazione e a ordinare la conformazione al giudicato entro un termine perentorio. Il mero decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza. Il ritardo già maturato nell’esecuzione integra il presupposto per la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La domanda di pagamento degli interessi legali estranea al dispositivo ottemperando è invece rigettata, non potendo il giudice dell’ottemperanza ampliare il contenuto del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al DPCM 23.09.2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno, oltre spese.
Decorsi inutilmente i termini senza che l’amministrazione provvedesse, il ricorrente ha notificato e depositato ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle astreintes. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando che la sentenza ottemperanda era stata notificata all’amministrazione presso la sede, che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la stessa era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto, con l’ordine al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha però escluso la richiesta di pagamento degli interessi legali, rilevando che essa non costituiva oggetto del dispositivo ottemperando: il giudice dell’ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato oltre quanto in esso statuito.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo già maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute ne giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, un commissario ad acta nell’ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.