Terzo condono in Sicilia: vincolo paesaggistico anteriore ostativo anche se relativo (TAR Sicilia n. 2418 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di c.d. terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, non riproduce la distinzione tra vincoli assoluti e relativi propria delle precedenti discipline del condono: l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è, di per sé, ostativa alla sanatoria, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. In Sicilia tale disciplina statale trova integrale applicazione dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. Siciliana n. 19/2021, che aveva esteso la sanatoria alle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Non si forma alcun silenzio-assenso sull’istanza di condono, poiché l’art. 46 l.r. Siciliana n. 17/2004 riguarda le autorizzazioni ad eseguire opere, non i titoli in sanatoria per abusi già realizzati. Essendo il parere dell’autorità di tutela vincolato, la preclusione della sanatoria è assoluta e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullabilità del diniego.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento realizzato su un proprio fabbricato. Dopo quasi vent’anni, la Soprintendenza ha espresso parere contrario al mantenimento delle opere, ordinando la riduzione in pristino. Il Comune, preso atto del parere, ha rigettato l’istanza di condono.
Il ricorrente ha impugnato il parere soprintendizio, la circolare regionale richiamata e la nota comunale di rigetto, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di parere, la violazione del preavviso di rigetto e l’illegittimità del diniego per non essere stata distinta la natura assoluta o relativa del vincolo paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La disciplina sul silenzio-assenso presuppone un procedimento di autorizzazione e non un titolo in sanatoria: l’art. 46 l.r. Siciliana n. 17/2004 si riferisce alle autorizzazioni ad eseguire opere e non è applicabile analogicamente agli abusi già realizzati. L’art. 46, comma 2, è peraltro abrogato dal 26 aprile 2011. Il silenzio-assenso non si integra, inoltre, in caso di condono di opere in contrasto con vincoli di inedificabilità.
Il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 17-bis l. n. 241/1990, non vertendosi in un rapporto “orizzontale” tra amministrazioni, e richiama la specialità del procedimento di condono, che contempla il silenzio-inadempimento ex art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, con rinvio agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. Neppure è invocabile il meccanismo acceleratorio dell’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003, riferibile solo al primo e secondo condono.
Nel merito, il Collegio osserva che la legge n. 47/1985 considerava ostativa al condono la sola inedificabilità assoluta, mentre il terzo condono edilizio ha previsto un irrigidimento. L’art. 32, comma 27, lett. d), non riproduce la locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”: l’anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera è quindi condizione ostativa a prescindere dal carattere assoluto o relativo.
Per l’ordinamento siciliano, il rinvio integrale operato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004 alla disciplina statale non è stato scalfito dalla l.r. n. 19/2021, dichiarata costituzionalmente illegittima con la Corte cost. n. 252/2022, perché in contrasto con norme di grande riforma economico-sociale. Ha quindi riacquistato piena operatività l’art. 24 l.r. n. 15/2004, con conseguente integrale applicazione dei limiti statali.
Nel caso concreto l’area era già gravata dal vincolo paesaggistico del D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966, integrato dal D.A. 23 febbraio 2001, all’epoca di realizzazione delle opere. Le opere consistono in un vano cucina, riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclusa dal perimetro del terzo condono. Essendo il parere vincolato, non rilevano la destinazione ad abitazione principale né l’affidamento. La violazione delle garanzie partecipative resta dequotata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato.
Nota della Redazione
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