Offerta in perdita per errata indicazione dei costi della manodopera (TAR Toscana n. 192 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, le dichiarazioni rese dall’operatore economico in riscontro alle richieste di chiarimenti della stazione appaltante precisano il significato delle grandezze che concorrono a determinare l’offerta economica. Esse non possono essere ridimensionate come frutto di un mero lapsus calami, in ossequio al dovere di clare loqui e al principio di autoresponsabilità che grava sulle parti nella fase precontrattuale. Ne consegue che il costo della manodopera indicato dall’offerente per il solo periodo di durata contrattuale, ove rapportato all’orizzonte temporale complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni di proroga, può fondare il giudizio di inaffidabilità dell’offerta per la sua esposizione a perdita di esercizio. Un’offerta in perdita è ex se inattendibile, trovando il principio del c.d. utile necessario fondamento nel carattere innaturale di un’offerta che contraddice lo scopo di lucro.
Il Fatto
Il Comune di Forte dei Marmi, tramite la centrale unica di committenza, indiceva una gara per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata dell’appalto era di trentasei mesi, con opzione di proroga per ulteriori trentasei mesi e proroga tecnica fino a sei mesi.
La ricorrente, collocatasi al primo posto in graduatoria, offriva un aggio dello 0,10% a fronte di un aggio a base d’asta del 12%, indicando i costi della manodopera in € 82.042,66. All’esito della verifica di anomalia, la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione dalla gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua, tra le plurime ragioni poste a base dell’esclusione, la questione dell’orizzonte temporale assunto dall’operatore economico nella indicazione dei costi della manodopera come ragione più liquida, idonea, se risolta in favore dell’amministrazione, ad assorbire ogni altra contestazione.
Il RUP, di fronte alla equivocità dei riferimenti temporali contenuti nel PEF, aveva chiesto di dichiarare espressamente se l’importo di € 82.042,66 fosse riferito ai trentasei mesi di durata contrattuale o al più ampio periodo comprensivo delle proroghe. L’offerente rispondeva, sotto la propria personale responsabilità, che il costo era riferito ai trentasei mesi.
La ricorrente sosteneva che tale dichiarazione fosse frutto di un mero lapsus calami. La tesi non persuade il Tribunale: la richiesta di chiarimenti era chiara ed inequivoca; la dichiarazione, resa dal soggetto che aveva già sottoscritto le prime giustificazioni e formulato l’offerta in qualità di procuratore, esprime un atteggiamento di attenta ponderazione. Il testo ricorda come il contratto riguardasse un affidamento triennale con opzione di proroga e come il PEF facesse riferimento, in parti diverse, a orizzonti temporali differenti: solo la collaborazione dell’offerente poteva dare certezza al RUP.
Correttamente, dunque, il RUP ha rilevato che il costo della manodopera rapportato all’orizzonte complessivo avrebbe esposto l’appalto a una perdita di € 28.831,44. La Corte richiama il principio del c.d. utile necessario, in assenza di una soglia normativa espressa: un utile pari a zero o la formulazione dell’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica, anche a prescindere dall’applicazione delle norme sul costo della manodopera.
Conclusivamente, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di accesso, il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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