Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul concorso (TAR Piemonte n. 1708 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, determinata dal venir meno dell’utilità concreta perseguita con il ricorso, impone la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità non accerta il fondamento dell’azione ma ne rileva la cessazione della condizione dell’interesse, sopraggiunta per fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso. Nel giudizio impugnatorio degli atti di una procedura concorsuale, l’assunzione del ricorrente presso altro ente costituisce circostanza idonea a elidere l’interesse a conseguire l’ammissione alle prove e la riformulazione della graduatoria. La declaratoria di improcedibilità comporta l’assorbimento di ogni ulteriore doglianza e, di regola, la compensazione delle spese fra le parti costituite.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Piemonte gli atti della procedura concorsuale indetta dal Comune di Novara per il profilo di funzionario, contestando in particolare il punteggio di 17/30 attribuito alla prova scritta e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Il ricorso investiva la comunicazione dell’esito della prova scritta, il verbale della seduta della Commissione che aveva fissato i criteri di valutazione, la graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale e gli atti presupposti della lex specialis.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato, con memoria depositata il 22 maggio 2026, di essere stata assunta presso un altro ente locale e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Comune di Novara si era costituito in giudizio; i controinteressati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente incide in via diretta sull’interesse sostanziale che sorregge l’azione. L’assunzione presso un’altra amministrazione elide, infatti, l’utilità che il ricorrente avrebbe potuto trarre dall’annullamento degli atti impugnati e dalla conseguente riedizione della procedura concorsuale.
La perdita dell’interesse alla decisione determina il venir meno di una delle condizioni dell’azione e impone la pronuncia di improcedibilità, senza esame del merito delle censure. Il Collegio richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede espressamente la declaratoria di improcedibilità del ricorso, unitamente all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di spese di giudizio.
La norma processuale non richiede l’accertamento della fondatezza delle doglianze: la sopravvenienza della nuova occupazione presso altro ente pubblico rende priva di utilità la decisione sul merito e assorbe ogni ulteriore prospettazione relativa ai criteri di valutazione e alla posizione in graduatoria.
Quanto alle spese, la peculiarità della vicenda — caratterizzata dalla sopravvenienza estranea alla condotta processuale delle parti e dalla cessazione della materia del contendere per fatto del ricorrente — giustifica la compensazione integrale fra le parti costituite. Il Collegio ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., trattandosi di udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.