Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 399 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., senza previa diffida. Ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 l’Amministrazione deve completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo; ai fini dell’ottemperanza, per espressa previsione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. L’inerzia non può essere giustificata eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Il giudice accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati.

Il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, nonostante il titolo menzioni espressamente il beneficio economico riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Richiama il proprio orientamento consolidato e le pronunce del Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014, che hanno ritenuto applicabile tale disciplina al procedimento di ottemperanza, con i necessari adattamenti.

Il Collegio sottolinea che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al titolo esecutivo, che solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva. Al contrario, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

Quanto all’inerzia, il Tribunale osserva che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove ne abbia la competenza, ovvero trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può dunque giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.

Il ricorso è pertanto accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge ed entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato un commissario ad acta, che provvederà entro l’ulteriore termine fissato. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario; gli atti sono trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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