Il riassorbimento delle farmacie rurali ex art. 104 TULS non opera per le sedi istituite con criterio topografico (TAR Abruzzo n. 289 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 104, comma 2, del R.D. n. 1265/1934, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 362/1991, relativa al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione in sede di revisione delle piante organiche, si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali, istituite in base al diverso criterio “topografico”. La mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali trova la propria ratio nella considerazione che queste sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale, che prescindono dall’ordinario criterio della popolazione. La farmacia istituita con criterio topografico non può essere liberamente trasferita, poiché la sua collocazione è finalizzata a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, e il trasferimento deve comunque rispettare la distanza minima di 3.000 metri prevista dall’art. 104 T.U.L.P.S. La normativa sul trasferimento applicabile è quella vigente al momento dell’istanza e non quella vigente all’epoca dell’istituzione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una farmacia classificata come “rurale” e istituita con il criterio cosiddetto topografico ai sensi dell’art. 104 del T.U.L.P.S., giusta deliberazione della Giunta Regionale, impugnava le note del Comune e della Regione che avevano respinto la sua diffida volta a ottenere la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche e il riassorbimento della propria sede farmaceutica come farmacia ordinaria urbana. Il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere al riassorbimento, con condanna agli adempimenti conseguenti e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il diniego si inseriva in un contenzioso più ampio, già definito con il rigetto dell’istanza di trasferimento della farmacia dal centro abitato a una località periferica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato, richiamando le ragioni già espresse nella precedente sentenza di questo Tribunale n. 453/2021 e confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4190/2025.
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che la novella di cui al D.L. n. 1/2012 non ha determinato una generalizzata deregolamentazione del mercato farmaceutico. Pur avendo soppresso le disposizioni sulla formazione e revisione periodica delle piante organiche, ha lasciato invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal numero chiuso delle farmacie e dalla pianificazione autoritativa della loro distribuzione sul territorio.
In applicazione di tali coordinate, la Corte ha evidenziato che la farmacia del ricorrente, essendo stata istituita con il criterio topografico per garantire l’assistenza agli abitanti del centro storico, non può essere liberamente trasferita. La sua collocazione è infatti funzionale alle esigenze degli abitanti della zona, e il preteso trasferimento si porrebbe in violazione dell’art. 104 T.U.L.P.S., che impone per le farmacie istituite con tale criterio una distanza di almeno 3.000 metri dagli altri esercizi, non rispettata nel caso di specie.
Quanto alla domanda di riassorbimento, il Tribunale ha ribadito che l’art. 104, comma 2, T.U.L.P.S. si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al criterio della distanza e non alle farmacie rurali, istituite con il diverso criterio topografico, essendo queste ultime destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescindono dal criterio della popolazione. Il Collegio ha infine precisato che, in materia di trasferimento, la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’istanza, non quella vigente all’epoca dell’istituzione, e ha compensato le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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