Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e penalità di mora (TAR Lombardia n. 931 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e la condanna a dare esecuzione alla pronuncia, anche per le spese, entro il termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, si nomina il commissario ad acta. Sussistono i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se fissata nella misura degli interessi legali. Il termine finale dell’astreinte coincide con il pagamento o con il trasferimento del potere al commissario.

Il Fatto

Con sentenza n. 2560/2024 del 21 maggio 2024 il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a versare a una docente la somma di euro 1.029,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale docenti, e a rimborsare le spese di giudizio.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, la lavoratrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Si è costituita l’Amministrazione per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento di un dato non contestato: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 2560/2024 ed è ancora inadempiente. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 17 luglio 2024.

Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è fondato e l’Amministrazione va condannata a eseguire il giudicato, comprese le spese, entro novanta giorni dalla comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente delegato, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dalla legge n. 208 del 2015: nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. I presupposti sussistono. Il termine finale è individuato nel pagamento ovvero nel trasferimento effettivo del potere al commissario, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 5014 del 2015 e dei precedenti conformi. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese, esclusi interessi maturati, i.v.a. e contributi, nella misura dell’interesse legale.

Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, oltre accessori, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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