Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3920 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del dispositivo nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando risulti il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La perdurante inerzia giustifica la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord aveva accolto il ricorso di una docente, riconoscendole il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità e condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Formatosi il giudicato, e in mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania. Ha chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora per il ritardo e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. alla luce della documentazione versata in atti. In particolare, ha riscontrato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Il termine assegnato è funzionale a consentire all’ente di adempiere spontaneamente prima dell’insediamento del commissario.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha designato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine e su comunicazione della parte ricorrente della perdurante inerzia, compirà gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Ministero, con liquidazione come da dispositivo.
Il Collegio ha inoltre disposto la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. Il Tribunale ha precisato che, a tal punto, è onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite, comprensive degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Il ricorso è stato così accolto.
Nota della Redazione
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