L’ottemperanza al giudicato sulla carta del docente non preclude l’esclusione delle astreintes nel caso concreto (TAR Lombardia n. 2725 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta del docente, dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora un commissario ad acta. La condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dell’eccezionale mole di contenzioso seriale e dell’avvenuta nomina del commissario, secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta elettronica per l’importo annuo di 500,00 euro per le annualità 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000,00 euro. Su tale sentenza, notificata al Ministero, si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Ritenendo l’amministrazione inadempiente, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, la pretesa è stata ritenuta fondata, in quanto la parte ricorrente ha documentato la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, e ha nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con il compito di determinare definitivamente l’importo dovuto e adottare gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha respinta. La disposizione consente al giudice di escludere la penalità di mora quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto con riferimento alle peculiari condizioni del debitore pubblico, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014. Nel caso di specie, l’iniquità è stata riscontrata nella circostanza che il ritardo nell’esecuzione è riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo al rilascio della carta elettronica del docente, nonché nell’avvenuta nomina del commissario ad acta quale strumento satisfattivo.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole in misura ridotta (800,00 euro) in considerazione del carattere seriale della controversia e del limitato impegno richiesto al difensore, come da giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
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Nota della Redazione
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