Payback dispositivi medici: versamento del 25% estingue l’obbligazione e chiude il giudizio (TAR Lazio n. 549 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento degli importi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ne consegue che, accertato dalle Regioni e Province autonome l’avvenuto versamento entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione determina quindi una pronuncia di rito, non di merito, che lascia intatti i profili sostanziali già contestati.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio una pluralità di atti: il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e l’Accordo del 7 novembre 2019 sui criteri di definizione del tetto regionale.
Con plurimi motivi aggiunti, depositati tra il dicembre 2022 e l’aprile 2025, la società estendeva l’impugnazione ai provvedimenti attuativi di numerose Regioni e Province autonome che individuavano le aziende fornitrici soggette a payback e i relativi importi. Nelle more del giudizio, con memoria del 18 novembre 2025, la ricorrente rappresentava di aver versato gli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le Regioni costituite confermavano l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione sopravvenuta invocata dalla ricorrente. L’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, in favore delle Regioni e Province autonome, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
La norma aggiunge che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le Regioni e Province autonome accertano il versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale rileva che la ricorrente ha documentato il versamento e che le Regioni intimate, costituite in giudizio, hanno confermato la circostanza nelle istanze depositate ex art. 13-quater disp. att. c.p.a. La fattispecie astratta delineata dalla norma risulta dunque integrata: il pagamento della quota ridotta ha prodotto l’estinzione dell’obbligazione e, correlativamente, la preclusione di ulteriori iniziative giurisdizionali sul medesimo obbligo.
La conseguenza processuale è la cessazione della materia del contendere, che il Collegio dichiara con la sentenza in esame. Le spese di lite sono compensate, in ragione delle ragioni che hanno condotto alla definizione della causa e della sopravvenienza normativa che ha inciso sul rapporto sostanziale. La pronuncia è resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., all’esito della camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Nota della Redazione
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