Silenzio della Commissione PNRR-PNIEC e obbligo di provvedere sulla VIA (TAR Campania n. 741 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dal d.lgs. n. 152/2006, i termini scanditi dall’art. 25, comma 2-bis, cod. amb. sono perentori, con la conseguenza che l’inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MASE integra silenzio inadempimento e legittima l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. L’accoglimento della domanda impone al Ministero di provvedere, per il tramite della Commissione, entro un termine fissato dal giudice, ma l’effetto conformativo deve essere modulato in modo da non frustrare il criterio di priorità e il riparto delle quote di riserva dell’art. 8, comma 1-ter, cod. amb.. Il proponente può quindi ottenere l’anticipazione della valutazione del proprio progetto solo nei limiti della quota riservata ai progetti PNIEC non prioritari. Il mancato rispetto dei termini attiva altresì il diritto al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, cod. amb., quale speciale indennizzo per ritardo procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente ha depositato il 17 luglio 2024 istanza di valutazione di impatto ambientale per un progetto di impianto eolico composto da sei aerogeneratori, con opere di connessione alla rete, da realizzarsi in tre Comuni della provincia di Salerno. Dopo la comunicazione di procedibilità e la pubblicazione dell’avviso, la fase di consultazione si è chiusa senza osservazioni.
Il procedimento è però rimasto sospeso. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento di VIA e il Ministero non ha concluso il procedimento. La società ha quindi agito avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al rimborso della metà dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la scansione procedimentale dettata dagli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. La Commissione Tecnica deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; il direttore generale del Ministero adotta poi il provvedimento nei successivi trenta giorni, previo concerto del Ministero della cultura. Il concerto opera in una fase successiva rispetto alla stasi contestata, che riguarda il mancato parere della Commissione.
Il Tribunale richiama la disposizione dell’art. 25, comma 7, cod. amb., che qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA, e il regime dell’art. 25, comma 2-quater, che impone al titolare del potere sostitutivo di provvedere entro trenta giorni. Nel caso concreto, spirato infruttuosamente il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione, sussisteva in capo al Ministero l’obbligo di concludere il procedimento, sia per la sequenza normativa delle fasi, sia per l’avvio intervenuto mediante pubblicazione, che radica l’obbligo di definizione espressa ex art. 2, comma 1, legge n. 241/1990.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa in tema di perentorietà dei termini dei procedimenti di VIA demandati alla Commissione Tecnica, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024, n. 9777/2024, n. 3465/2025 e n. 6616/2025, nonché pronunce dei tribunali amministrativi regionali. La domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è dunque fondata.
Il Collegio precisa però che l’ordine di provvedere non può tradursi nella frustrazione del criterio di priorità dell’art. 8, comma 1, cod. amb. e del riparto delle quote di riserva del successivo comma 1-ter, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 6503/2025. Il contemperamento tra tempestiva conclusione del procedimento e efficace transizione energetica impone di strutturare l’effetto conformativo in modo che la valutazione del progetto avvenga entro un termine prefissato ma nell’ambito della quota di appartenenza. Il proponente può ottenere il prelievo del proprio procedimento rispetto ai soli progetti di analoga natura, ossia nei limiti della quota non inferiore a due quinti riservata ai progetti PNIEC non prioritari, senza incidere sui progetti prioritari.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere, per il tramite della Commissione, entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, mediante predisposizione dello schema di VIA, con valutazione anticipata nei limiti della quota indicata. Riconosce inoltre il diritto al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, quale conseguenza diretta e automatica dello spirare del termine perentorio, qualificando la previsione dell’art. 25, comma 2-ter come speciale indennizzo per ritardo procedimentale. La nomina del commissario ad acta è subordinata all’istanza di parte e al protrarsi dell’inadempimento. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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