Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 3194 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione che non deduca né provi l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato, e non fornisca alcuna giustificazione dell’inerzia serbata, è tenuta a dare esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR dichiara l’obbligo di ottemperanza e fissa il termine per l’adempimento, nominando, in caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza è essenzialmente esecutivo e la liquidazione delle spese ne tiene conto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per la formazione, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, e condanna il Ministero a corrispondere l’equivalente di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm. e ha verificato la sussistenza del giudicato di cui si chiede esecuzione. Di fronte al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro, l’amministrazione non ha contestato alcunché: non ha eccepito l’avvenuto adempimento, né ha offerto una spiegazione dell’inerzia.
Su questa base il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In caso di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, con esclusione di facoltà di delega e senza compenso. L’organo straordinario provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta di parte ricorrente.
La pronuncia ordina infine all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, con il meccanismo proprio della Carta elettronica, e liquida le spese secondo il criterio della soccombenza, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando sul punto i precedenti Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate con il dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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