Rinuncia alla pretesa sostanziale e annullamento senza rinvio della sentenza favorevole (C.G.A.R.S. n. 373 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla pretesa sostanziale, e non soltanto agli atti del giudizio, da parte del ricorrente vittorioso in primo grado determina il venir meno dell’interesse alla conservazione della sentenza favorevole. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, anche su richiesta della stessa parte che ne aveva beneficiato. La caducazione della pronuncia favorevole comporta la reviviscenza dei provvedimenti amministrativi impugnati, che tornano nella loro originaria validità ed efficacia come se il ricorso di primo grado non fosse mai stato accolto. La rinuncia reciproca delle parti private ai rispettivi appelli determina l’estinzione dei giudizi di appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Il Fatto
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 69 del 4 gennaio 2024, aveva accolto il ricorso di due privati e annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società per la realizzazione di un complesso edilizio, unitamente alle relative autorizzazioni paesaggistiche. Il primo giudice aveva ritenuto fondato il profilo del difetto di motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello principale, mentre i ricorrenti vittoriosi hanno proposto appello incidentale per riproporre i motivi assorbiti. Nelle more, il C.G.A.R.S. aveva accolto l’istanza cautelare della società, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata. La questione giunge davanti al giudice di appello per la definizione dei giudizi riuniti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm. Rileva poi che entrambe le parti private hanno depositato atti di rinuncia ritualmente sottoscritti dalle parti e dai difensori muniti di procura alle liti.
La società ha rinunciato integralmente al proprio appello principale, con rinuncia espressamente accettata dai ricorrenti in primo grado, che ne hanno condiviso la richiesta di compensazione delle spese. I privati, con separato atto, hanno rinunciato al proprio appello incidentale, al ricorso di primo grado, a tutti gli effetti della sentenza favorevole e alla stessa pretesa sostanziale dedotta in giudizio, precisando che tale rinuncia si estende alla riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti.
Il Collegio osserva che la rinuncia reciproca delle parti agli appelli determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito delle impugnazioni e comporta l’estinzione dei giudizi di appello.
Quanto alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado, il C.G.A.R.S. richiama i principi di Consiglio di Stato n. 824 del 2017 e Consiglio di giustizia amministrativa n. 167 del 2015. Quando la parte vittoriosa in primo grado rinuncia alla pretesa sostanziale, viene meno il fondamento stesso della pronuncia favorevole ottenuta.
Nel caso di specie, la rinuncia alla pretesa sostanziale, formulata in via definitiva, determina il venir meno dell’interesse alla conservazione della sentenza di primo grado, con conseguente necessità del suo annullamento senza rinvio. Da ciò deriva che i provvedimenti amministrativi impugnati tornano nella loro originaria validità ed efficacia. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate tra tutte le parti costituite.
Nota della Redazione
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