L’annullamento del parere endoprocedimentale VIA è inammissibile (TAR Puglia n. 547 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale per i progetti inclusi nel PNRR, il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il concerto del Ministero della Cultura costituiscono atti endoprocedimentali privi di efficacia lesiva diretta e, pertanto, non autonomamente impugnabili, potendo essere contestati solo unitamente al provvedimento conclusivo di VIA adottato dal Direttore generale del MASE. L’impugnazione del provvedimento di VIA negativo è infondata quando la motivazione per relationem ai pareri istruttori è legittima e l’istruttoria evidenzia carenze sostanziali della documentazione progettuale, ferma restando la non vincolatività delle aree idonee alla installazione di impianti FER in sede di VIA, che esige una valutazione sito-specifica.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso per un progetto di impianto agrofotovoltaico da 90 MW con sistema di accumulo BESS e unità di produzione di idrogeno, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto. Ha impugnato in sequenza il parere negativo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR e, infine, il decreto del MASE che ha formalmente adottato il giudizio negativo di compatibilità ambientale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, qualificandolo come atto endoprocedimentale. Secondo il Collegio, la funzione consultiva della Commissione non produce effetti immediatamente lesivi, giacché il procedimento si conclude con il provvedimento di VIA adottato dal Direttore generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. La mera predisposizione dello schema di provvedimento non è elemento sintomatico della vincolatività del parere, tanto che il legislatore, quando intende accordare efficacia vincolante al parere, lo qualifica espressamente.

Parimenti inammissibili sono risultati i primi motivi aggiunti avverso il parere della Soprintendenza, configurandosi anche il concerto del Ministero della Cultura come atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, essendo l’unico provvedimento lesivo quello conclusivo di VIA.

Nel merito, il Collegio ha respinto le censure avverso il decreto MASE, ritenendo legittima la motivazione per relationem ai pareri negativi, a condizione che gli atti presupposti siano messi a disposizione del destinatario. Il richiamo alle norme di settore nel preambolo del provvedimento dimostra la convinta adesione dell’Amministrazione alle risultanze istruttorie, frutto di una ponderazione comparativa degli interessi che ha considerato dati vettoriali, studio di impatto ambientale e fasce di mitigazione.

Il TAR ha inoltre disatteso le doglianze relative alla mancata analisi delle alternative progettuali, rilevando che la società aveva fornito solo l’esame dell’alternativa zero, in violazione dell’art. 22 e dell’allegato VII al d.lgs. n. 152/2006. Quanto all’idoneità dell’area, ha chiarito che le aree idonee ex art. 20 d.lgs. n. 199/2021 non sono vincolanti in sede di VIA, dove si compie una valutazione sito-specifica che non può dipendere da pianificazioni urbanistiche o territoriali.

Infine, ha giudicato infondata la dedotta violazione del principio di precauzione, poiché l’istruttoria aveva evidenziato molteplici carenze del progetto relative allo scenario di base e agli impatti su diverse componenti ambientali, tali da giustificare la complessiva valutazione di incompatibilità ambientale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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