Carta docente, ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 1454 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, realizzata dall’amministrazione mediante l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato. L’avvenuta esecuzione, pur intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità della domanda di ottemperanza, restando assorbita ogni ulteriore istanza, compresa quella di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. L’amministrazione che abbia dato esecuzione al giudicato solo a seguito dell’iniziativa giudiziale del creditore resta soggetta alla condanna alle spese di lite, a conferma del carattere satisfattivo ma non spontaneo dell’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1431/2024 del 19 marzo 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 1.500,00 euro.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata in data 10 marzo 2026, la difesa della ricorrente ha segnalato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel mese di gennaio 2026, ha provveduto a erogare quanto riconosciuto con la sentenza ottemperanda. L’amministrazione ha dunque eseguito il comando contenuto nel giudicato.

Su questa base il Tribunale ha qualificato la vicenda come cessazione della materia del contendere, valorizzando l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa della ricorrente. L’esecuzione tardiva, ma integralmente satisfattiva, esclude ogni residuo interesse all’accertamento dell’inottemperanza.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Restano assorbite le ulteriori domande, poiché la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora presuppongono la persistenza dell’inadempimento, qui venuto meno.

Il Collegio ha poi regolato il profilo delle spese, ponendole a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in 800,00 euro oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto ai difensori dichiaratisi antistatari. La condanna alle spese riflette il principio per cui l’adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso non esonera l’amministrazione dal costo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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