Carta docente non erogata: il TAR nomina il Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1035 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto dell’insegnante alla carta docente per gli anni scolastici indicati è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento e non provi l’avvenuta esecuzione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato, nel termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un Commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. La soccombenza regola le spese, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannava l’Amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo, notificato in data 06.04.2025, è rimasto inadempiuto.
Non essendo stata proposta impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria in data 30.09.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi agito in ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto la sussistenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e il giudicato è certamente formato, non essendo intervenuta impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro.
Elemento decisivo è il comportamento processuale dell’Amministrazione. A fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Questa mancata contestazione consolida la fondatezza della domanda e consente al giudice di dichiarare l’inottemperanza.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Si tratta di un termine perentorio che scandisce la nuova scansione procedimentale imposta all’Amministrazione.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o di un dirigente o funzionario delegato. Il Commissario dovrà adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 1000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.
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Nota della Redazione
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