Ne bis in idem e giudicato amministrativo bloccano riesame sanzioni ARERA (TAR Lombardia n. 1460 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., impedisce al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. Esso opera quando sussiste identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione, ovvero quando i provvedimenti impugnati siano legati da uno stretto vincolo di consequenzialità perché inerenti al medesimo rapporto. Il giudicato implicito copre gli accertamenti di fatto e di diritto che costituiscono premessa necessaria e fondamento logico-giuridico della statuizione finale. Ne deriva l’inammissibilità del motivo che, in un giudizio tra le stesse parti, solleciti la rimeditazione di questioni già risolte da sentenza passata in giudicato, anche se il secondo giudizio abbia finalità diverse.
Il Fatto
Con deliberazione del 2023 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva accolto il reclamo di un utente della distribuzione, prescrivendo al distributore di erogare gli importi dovuti a titolo di bonus sociale gas e di procedere alla relativa fatturazione mensile. Il distributore impugnava tale delibera e il TAR, con sentenza del 2024, accoglieva in parte il ricorso. La decisione veniva appellata da entrambe le parti e il Consiglio di Stato, con sentenza dell’ottobre 2025, respingeva l’appello del distributore e accoglieva quello dell’utente, rigettando integralmente il ricorso di primo grado.
Nelle more, l’Autorità avviava un procedimento sanzionatorio, originato dalla segnalazione dell’utente, per la tardiva fatturazione, l’interruzione della fatturazione e il mancato pagamento del bonus sociale gas. Con deliberazione del marzo 2025 irrogava sanzioni pecuniarie per complessivi 475.000 euro. Il distributore impugnava anche questo provvedimento, deducendo l’insussistenza delle violazioni e l’illegittimità della normativa regolamentare richiamata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, incentrata sulla violazione del ne bis in idem e del principio di intangibilità del giudicato. L’eccezione è accolta, con riguardo al primo motivo di ricorso.
Il TAR ricorda che il divieto di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia opera anche nel processo amministrativo e che esso presuppone l’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione, ovvero provvedimenti distinti ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, perché inerenti al medesimo rapporto e impugnati per identici motivi. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 2721 del 2024, Cons. Stato, sez. III, n. 8077 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 9790 del 2022.
Nel caso di specie il procedimento sanzionatorio trae origine dalla segnalazione dell’inottemperanza alle prescrizioni della prima delibera. La seconda delibera, osserva il TAR, si pone come atto strettamente consequenziale rispetto alla presupposta delibera, con riguardo al rapporto tra il distributore e l’utente della distribuzione. Il primo motivo, nella parte in cui sollecita una rimeditazione sui profili di fatto e di diritto già oggetto della sentenza del 2024, confermata dal Consiglio di Stato, è dunque inammissibile.
Il Collegio ravvisa un’ulteriore ragione di inammissibilità nella violazione del giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 2025. Richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2021 e di Cons. Stato, sez. VII, n. 258 del 2025, il TAR rileva che il giudicato copre non solo l’effetto dedotto come petitum, ma anche il rapporto complesso dedotto come causa petendi. Il giudicato intervenuto sull’obbligo di fatturazione, sull’obbligo di pagamento e sulla configurazione dei rapporti tra distributore e CSEA costituisce premessa necessaria della sanzione gravata e preclude ogni nuovo esame.
Per completezza, il Collegio dichiara comunque infondato il primo motivo. Il distributore ha fatturato solo le componenti positive, mentre la regolazione impone la fatturazione anche delle componenti negative; le difficoltà finanziarie non integrano la forza maggiore, essendo la condotta imputabile alla società. Il secondo motivo, sulla quantificazione della sanzione, è respinto: l’Autorità ha motivato analiticamente sulla gravità delle violazioni, ha applicato il cumulo giuridico e ha correttamente escluso le circostanze attenuanti e il ravvedimento operoso.
Nota della Redazione
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