Gara-ponte sulle concessioni demaniali marittime: legittima la scelta dell’ente locale in assenza di titoli in essere da prorogare (TAR Lazio n. 13663 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la scelta dell’ente concedente di indire una procedura competitiva “ponte” per l’affidamento di concessioni demaniali marittime di durata inferiore a quella minima legale, quando non vi siano concessioni in essere la cui proroga possa assicurare la continuità dei servizi nelle more delle procedure di valorizzazione secondo il nuovo modulo procedimentale. La clausola che impone una royalty sul fatturato, in aggiunta al canone, non è irragionevole, atteso che la valorizzazione del bene demaniale può essere declinata in termini relativi e flessibili, in funzione dell’andamento dell’attività. Sussiste l’interesse ad agire avverso la lex specialis quando si contestano gli elementi essenziali della concessione (durata e corrispettivo), trattandosi di censure che prescindono dagli esiti della procedura e preesistono allo svolgimento della gara.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico ha impugnato l’avviso pubblico con cui Roma Capitale ha indetto la procedura per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale romano per finalità turistiche e ricreative. Il ricorrente contestava, in particolare, la scelta di indire una gara “ponte” di durata annuale, con proroga opzionale di due anni, in luogo dell’applicazione della disciplina statale di riordino che prevede titoli non inferiori a cinque anni, nonché la previsione di una royalty sul fatturato quale criterio di valutazione dell’offerta economica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendola infondata con riguardo alla contestazione della durata e della royalty. La lesione è attuale perché la ricorrente ha censurato gli elementi essenziali della concessione, ossia durata e corrispettivo, e la correzione di tali profili non potrebbe avvenire in un contenzioso successivo all’aggiudicazione, pena l’alterazione della par condicio e delle logiche concorrenziali.
Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che la novella di cui all’art. 4 della legge n. 118/2022, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 131/2024, ha impresso un nuovo corso alla materia, esercitando lo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza. Tuttavia, la scelta di Roma Capitale di indire una gara-ponte non è palesemente illogica: il legislatore ha stimato necessaria una proroga dei titoli in essere per consentire l’ordinata programmazione delle procedure, ma nel litorale romano non vi sono più concessioni da prorogare. La gara-ponte risponde quindi all’esigenza di garantire la continuità dei servizi nelle more delle procedure di valorizzazione.
Quanto alla royalty, il Tribunale ha richiamato il principio per cui la valorizzazione del bene demaniale in favore dell’erario costituisce criterio immanente alla gestione. La previsione di una percentuale sul fatturato, determinata per relationem, non è indeterminabile e presenta il pregio di adattarsi alla struttura dei costi e ricavi degli operatori, soprattutto in una procedura di breve durata in cui l’ammortamento di un costo fisso sarebbe problematico. La scelta di non applicare il meccanismo del rialzo sul canone risulta coerente con la natura contingente della procedura.
I restanti motivi, dichiarati inammissibili per carenza di interesse, sono stati comunque esaminati e ritenuti infondati: l’indennizzo non è dovuto ai gestori uscenti, in quanto nel caso di specie sussistono solo occupanti sine titulo; le schede tecniche allegate forniscono sufficienti informazioni sulla consistenza dei beni, con facoltà di sopralluogo; i criteri di valutazione dell’offerta tecnica risultano adeguatamente specificati; i vincoli di partecipazione e aggiudicazione rispondono a finalità pro-concorrenziali, evitando rendite di posizione e favorendo l’accesso di nuovi operatori e imprese giovanili.
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Nota della Redazione
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