Carta docente, ottemperanza e penalità di mora commisurata agli interessi legali (TAR Lombardia n. 71 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accoglie il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato quando risultino soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio può essere accompagnata dalla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata secondo una funzione non immediatamente punitiva ma sollecitatoria, commisurandola agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e con calcolo d’ufficio a cura del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 792/2024 del 28 giugno 2024, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per otto anni scolastici, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa.

La sentenza, notificata all’amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il Ministero è rimasto inerte, omettendo di rilasciare la Carta e di accreditare le somme. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

Soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., e non contestato l’inadempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della direzione competente. Il commissario provvederà entro novanta giorni, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Sezione secondo cui la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria: l’ottemperanza ha maggiori probabilità di essere spontanea se il costo dell’inerzia è certo. La penalità è stata quindi commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e con effetto liberatorio in caso di adempimento nel termine. In caso contrario, il commissario effettuerà d’ufficio il calcolo e ne disporrà il pagamento insieme al debito principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *