Sospensione cautelare dell’ordine di rimozione delle opere abusive in attesa del merito (TAR Puglia n. 216 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’ordine di rimozione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi contenuto in un provvedimento di diniego di condono edilizio è suscettibile di sospensione interinale allorché il pregiudizio dedotto dal ricorrente appaia di natura irreparabile e le questioni di legittimità sollevate richiedano un approfondimento in sede di merito. La tutela cautelare può essere calibrata in modo da sospendere limitatamente le statuizioni demolitorie, senza estendersi all’interesse pretensivo azionato, quando il danno da correlare a quest’ultimo non risulti assistito dal requisito dell’irreparabilità. La mancata costituzione dell’Amministrazione resistente non osta all’accoglimento dell’istanza, ma comporta il nulla per le spese della fase.
Il Fatto
La vicenda origina da un’istanza di condono edilizio presentata al Comune di Porto Cesareo. Con nota del 20 febbraio 2026, l’Ufficio Condono dell’ente locale ha comunicato al ricorrente la decisione negativa sulla pratica, accompagnata dall’ingiunzione a rimuovere le opere ritenute abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi.
Avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento. A fondamento del gravame sono state prospettate censure la cui delibazione, a giudizio del Collegio, richiede un approfondimento tipico della fase di merito. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato i presupposti della tutela cautelare prevista dall’art. 55 cod. proc. amm., incentrati sul fumus boni iuris e sul periculum in mora. In considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione re adhuc integra della causa, il Collegio ha ritenuto che le questioni poste con il ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito, tale da giustificare una delibazione sommaria favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare.
Con specifico riferimento al requisito del danno grave e irreparabile, la Sezione ha operato una distinzione tra le diverse statuizioni contenute nel provvedimento impugnato. Il pregiudizio derivante dall’ordine di rimozione delle opere abusive e dal ripristino dello stato dei luoghi è stato qualificato come irreparabile, in quanto l’esecuzione di tali misure determinerebbe la demolizione di manufatti in attesa della definizione del giudizio di merito, con conseguenze difficilmente reversibili.
Viceversa, il Collegio ha escluso che l’interesse pretensivo vantato dal ricorrente, ossia l’ottenimento del condono edilizio, sia assistito dal carattere dell’irreparabilità, in considerazione delle specifiche allegazioni di ricorso. Tale distinzione ha condotto a una sospensione parziale e interinale dell’efficacia del provvedimento, limitata alle statuizioni demolitorie e non estesa all’eventuale interesse all’accoglimento della domanda di sanatoria.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha dichiarato il nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata e l’applicazione del principio di soccombenza virtuale. Il Collegio ha altresì fissato per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2027.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.