Carta del docente, ottimizzazione delle spese e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 448 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la riunione di più ricorsi seriali non può essere disposta sulla sola base dell’identità della materia e delle questioni dibattute, né dell’identità parziale dello studio legale patrocinatore, poiché la finalità di contenimento delle spese a carico dell’amministrazione soccombente non può comprimere il diritto dei singoli ricorrenti al ristoro delle spese di lite. Le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 sussistono quando il titolo è passato in giudicato e sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione. All’esecuzione provvede, in caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta, che può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio; se commissario è un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente agisce davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero a consentire la generazione del buono spesa.
Il titolo è stato notificato il 19 settembre 2024 ed è passato in giudicato. L’amministrazione si è limitata a pagare le spese di lite, senza dare esecuzione al resto. Il Ministero si è costituito eccependo il carattere seriale del contenzioso e chiedendo la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, con adeguamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione. L’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali non integra connessione oggettiva sufficiente, né lo è l’identità parziale — a gruppi di ricorsi — dello studio patrocinatore. La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale ordinario. È ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996: la sentenza è stata notificata il 19 settembre 2024 e il ricorso è stato notificato il 3 aprile 2025. Il Collegio ricorda che, dopo la riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.
Sussistono dunque le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza.
Il ricorso è accolto: il Ministero deve dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione competente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 669 del 1996: le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Non è dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno alla struttura debitrice.
Nota della Redazione
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