Carenza di interesse per improcedibilità del ricorso avverso il daspo revocato (TAR Abruzzo n. 276 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento di daspo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato sia stato revocato dall’autorità amministrativa a seguito dell’archiviazione del procedimento penale presupposto e il ricorrente abbia dichiarato di aver ripreso a frequentare regolarmente gli stadi, non sussistendo più un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. e comporta la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, un provvedimento di daspo emesso dalla Questura di Teramo e notificato in pari data, unitamente a tutti gli atti collegati e conseguenti.
Nelle more del giudizio, il procedimento penale presupposto all’irrogazione del daspo veniva archiviato e, conseguentemente, l’autorità amministrativa revocava il provvedimento impugnato in data 13 novembre 2023. Il ricorrente, avendo ripreso a frequentare regolarmente gli stadi, depositava una nota in data 26 marzo 2026 con la quale dichiarava di non aver più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dal ricorrente, rilevando che il provvedimento impugnato era stato revocato a seguito dell’archiviazione del procedimento penale presupposto e che il ricorrente aveva ripreso a frequentare gli stadi.
La revoca del provvedimento impugnato e la cessazione degli effetti pregiudizievoli hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del merito, configurandosi la fattispecie dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse di cui all’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Collegio ha ritenuto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della pronuncia e della sopravvenienza che l’ha determinata.
La sentenza è stata resa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 aprile 2026, con ordinanza di oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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