Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3161 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla “Carta docenti” e che condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo. Accolta la domanda, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin da ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico “Carta docenti” per un anno scolastico, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma dovuta. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data del ricorso, risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva fornito prova di alcun adempimento.
Il Collegio ha quindi disposto l’accoglimento dell’istanza, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con l’assegnazione di 60 giorni per l’esecuzione a semplice richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in misura ridotta tenuto conto della natura seriale della questione, e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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