Carta docente ai precari, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1399 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del docente precario, una volta passata in giudicato, costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso per ottemperanza è accolto quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice assegna all’Amministrazione un nuovo termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, la somma di euro 500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed è stata notificata.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice amministrativo precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va quindi accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnando un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli interessi maturati. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate secondo la Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *