Ottemperanza al giudicato sulla carta docente al precario (TAR Piemonte n. 1401 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso va accolto quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e l’inottemperanza non sia contrastata dall’ente debitore. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, spetta al giudice ordinare l’esecuzione e nominare, per la perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito: la dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, con verifica della misura e della decorrenza degli interessi secondo gli artt. 1282 e segg. cod. civ.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente precario, per l’anno scolastico 2024/2025, la somma di euro 500,00 a titolo di carta docente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata.
L’Amministrazione non aveva adempiuto. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di corrispondere la somma dovuta con gli accessori e di nominare sin d’ora un commissario ad acta, con condanna alle spese distratte in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa però la funzione del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: esso consente il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il giudice accerta poi il presupposto temporale dell’azione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli oneri accessori, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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