Carta docente ai precari: la mera attivazione della procedura non è ottemperanza (TAR Veneto n. 494 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione, da parte dell’amministrazione, di un procedimento volto a consentire l’attivazione della carta elettronica del docente in favore degli insegnanti che abbiano ottenuto una sentenza favorevole del giudice ordinario passata in giudicato non integra esatta ottemperanza di quella sentenza. Ai fini dell’ottemperanza, occorre la concreta costituzione del portafoglio “carta docente” e l’accredito delle somme dovute: solo allora l’obbligo di conformarsi al giudicato può dirsi adempiuto. Ne discende che non possono essere corrisposti interessi sulle somme riconosciute a titolo di carta docente, indicate al valore nominale, né le spese per l’atto di precetto, non funzionale all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice ordinario, in sede di lavoro, aveva accertato il diritto di taluni docenti a tempo determinato al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’istruzione a costituire in loro favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con l’accredito delle somme corrispondenti agli anni di servizio.
La pronuncia non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Passati i centoventi giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, una delle docenti ha introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito eccependo di avere pubblicato le indicazioni per l’attivazione della carta ai soggetti in possesso di sentenza favorevole, sostenendo che l’ottemperanza sarebbe così realizzata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione dell’amministrazione. La dichiarata istituzione di un procedimento diretto all’attivazione della carta docente non equivale all’esatta ottemperanza: questa presuppone la costituzione del portafoglio e l’accredito delle somme, ciò che non risulta avvenuto. La messa a disposizione di indicazioni operative non sostituisce l’adempimento sostanziale del giudicato.
Il ricorso è ammissibile. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione del competente ufficio, la sentenza è stata notificata al Ministero e risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti dell’azione.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza: una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il ricorso è fondato nel merito, perché l’amministrazione non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ordina pertanto l’accredito della somma dovuta sul portafoglio della ricorrente, fissando un termine di sessanta giorni. In conformità al d.P.C.M. 28 novembre 2016, non sono dovuti interessi, trattandosi di importo indicato al valore nominale; non sono dovute neppure le spese dell’atto di precetto, non funzionale al giudizio di ottemperanza.
Il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di inottemperanza oltre il termine. Allo stato non ravvisa i presupposti per l’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione nel prosieguo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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