Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 492 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia accertato un obbligo della pubblica Amministrazione, è titolo esperibile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando il passaggio in giudicato risulti attestato dal competente ufficio e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione. Nel merito, l’inerzia dell’Amministrazione, che non offra alcun elemento dimostrativo dell’adempimento, legittima l’ordine di conformazione al giudicato entro un termine ultimativo e la nomina sin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 febbraio 2024 n. 81, aveva accertato il diritto di una docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per sei anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la carta e ad accreditare la somma di complessivi euro 2.500. La pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

La sentenza era stata notificata in copia informatica asseverata presso la posta elettronica certificata del Ministero. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza adempimento, la ricorrente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. L’ammissibilità è stata riconosciuta sulla base di due elementi documentali: l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dal competente ufficio il 3 luglio 2025 e l’avvenuta notifica del titolo all’Amministrazione, seguita dal decorso del termine dilatorio.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza. Il rimedio è espressamente previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. Da qui l’ordine di dare attuazione alla sentenza, con l’accredito sul portafoglio della carta docente della somma di euro 2.500, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte, alla vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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