Correzione errore materiale sulla sospensione ex art. 5-sexies l. 89/2001 (TAR Puglia, Sez. I, decr. n. 576 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che legittima il rimedio di cui all’art. 86, co. 1, cod. proc. amm. è quello che, pur non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione, si traduce in una mera svista od omissione rilevabile dalla lettura del provvedimento, come l’erronea indicazione di una data. La correzione può essere disposta anche d’ufficio o su istanza di parte e non richiede la riapertura del contraddittorio né la rimessione in termini, operando il giudice in sede di mera rettifica formale. L’indicazione di una data errata nella motivazione di un’ordinanza, ove non abbia influito sul dispositivo, costituisce errore materiale correggibile ai sensi della predetta disposizione, con conseguente rettifica della stessa.

Il Fatto

La controversia trae origine dal giudizio di ottemperanza proposto dal ricorrente per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dalla Corte d’Appello di Lecce in forza di ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001, relativo all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo. Con ordinanza n. 233 del 2025, la Sezione Prima del TAR Puglia aveva disposto la sospensione del giudizio, ritenendo applicabile la causa di sospensione automatica introdotta dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che ha novellato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001.

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che nell’ordinanza era stata erroneamente indicata la data del 1° gennaio 2024 quale momento di entrata in vigore della novella, in luogo del corretto 1° gennaio 2025. L’errore, pur non incidendo sul dispositivo, era stato riscontrato nella parte motivazionale del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’istanza, ravvisando la sussistenza dei presupposti per la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86, co. 1, cod. proc. amm., che consente al giudice di provvedere alla rettifica delle omissioni o degli errori materiali che non comportino una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

Nella fattispecie, la data indicata tra parentesi nel periodo motivazionale dell’ordinanza n. 233/2025 — “1° gennaio 2024” — risultava chiaramente frutto di una svista, in quanto la disposizione richiamata, l’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, era entrata in vigore solo il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 21 della medesima legge. L’inesatta indicazione temporale non aveva tuttavia inciso sul contenuto dispositivo del provvedimento, che rimaneva valido ed efficace.

Il Tribunale ha pertanto disposto la correzione materiale, rettificando la data da 1° gennaio 2024 a 1° gennaio 2025 nel testo della motivazione, e ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, co. 3, cod. proc. amm. La decisione conferma che il rimedio della correzione degli errori materiali non è strumento per ridiscutere il merito della controversia, ma mira esclusivamente a garantire la conformità del testo del provvedimento alla volontà effettivamente espressa dal giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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