Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 496 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna la pubblica Amministrazione è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché quest’ultimo è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. I presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica della sentenza in forma esecutiva. L’Amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’esecuzione: il giudice ordina l’adempimento in un termine ultimativo e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 500,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, con rifusione delle spese.
La sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. Notificata in forma esecutiva al Ministero, la pronuncia non era stata eseguita. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, deducendo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla normativa in materia. Il Ministero, evocato in giudizio, sosteneva di avere predisposto una procedura informatica da attivarsi a cura dell’istante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti dell’azione. Accerta il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dall’ufficio competente in data 15.07.2025, e il perfezionamento della notifica in forma esecutiva all’Amministrazione.
Verifica poi il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, condizione necessaria perché l’inerzia dell’Amministrazione assuma rilievo ai fini dell’ottemperanza. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nessun dubbio sussiste, inoltre, sull’astratta esperibilità del rimedio. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite trovano attuazione mediante l’ottemperanza, perché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è dettato proprio per assicurare la conformazione dell’Amministrazione al giudicato.
Sul piano del merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione resistente non ha provato l’avvenuto pagamento, e su di essa gravava il relativo onere. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 500,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
L’adempimento deve avvenire entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Sin d’ora è nominato, per il caso di inottemperanza protratta, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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