Carta docente e RPD: esecuzione del giudicato con commissario ad acta (TAR Liguria n. 1047 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto ai docenti precari la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e la retribuzione professionale docenti è fondato quando l’amministrazione non contesti nel merito il credito e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, mediante emissione della carta intestata ai ricorrenti e accredito delle annualità riconosciute, oltre al pagamento della RPD. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta e, su richiesta di parte, fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Tre docenti agiscono davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per un numero di annualità variabile da tre a quattro secondo il ricorrente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
La stessa sentenza aveva condannato l’amministrazione a corrispondere la retribuzione professionale docenti in relazione al lavoro svolto in forza di contratti a termine, per specifici anni scolastici. Il Ministero si costituisce in giudizio. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 la causa passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio constata anzitutto l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Il dato è decisivo: il thema decidendum si riduce alla verifica dei presupposti dell’ottemperanza, senza riapertura del giudizio sul rapporto sottostante.
Il secondo presupposto è l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Accertata la scadenza, il ricorso è fondato e va accolto.
Il TAR ordina al Ministero di eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti, l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvederà, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Su richiesta di parte il Collegio fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’esecuzione ovvero dell’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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