Accorpamento scolastico in aree montane e motivazione del riesame (TAR Marche n. 1047 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia delle specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, contenuta nell’art. 19, comma 5-quater, del D.L. n. 98/2011 e replicata dall’art. 1 del D.I. n. 127/2023, non impone alla Regione di mantenere l’autonomia scolastica delle sedi ubicate in tali territori. Essa richiede la permanenza del presidio scolastico, eventualmente quale plesso di una istituzione più ampia. Il dimensionamento della rete è espressione di ampia discrezionalità regionale, sindacabile solo per errori, irrazionalità o irragionevolezza. Il riesame disposto in sede cautelare con misure propulsive ha portata conformativa limitata agli aspetti carenti e non sospende l’intero procedimento. La motivazione complessivamente resa all’esito dei riesami è idonea a sorreggere la scelta di accorpamento, anche in presenza di indirizzi assembleari non vincolanti.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta regionale con cui è stata programmata la rete scolastica per l’anno 2025/2026, nella parte in cui dispone l’accorpamento dell’istituto comprensivo del proprio territorio all’istituto omnicomprensivo di un Comune vicino. L’istituto fa capo a cinque piccoli Comuni montani dell’area dei Monti Azzurri, interessati da spopolamento e dagli eventi sismici del 2016. Il ricorrente ha dedotto carenze istruttorie e motivazionali, irragionevolezza della scelta e contrasto con le linee di indirizzo regionali, che valorizzano la tutela delle scuole montane.
Il Tribunale ha accolto due istanze cautelari, ordinando un approfondito riesame. La Regione ha dapprima integrato la motivazione, poi ha adottato ulteriori deliberazioni confermando la scelta. Il Comune ha proposto un incidente di esecuzione, respinto, e tre ricorsi per motivi aggiunti, l’ultimo avverso la programmazione per l’anno 2026/2027.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 197/2022 ha introdotto un meccanismo inderogabile di determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici, parametrato alla popolazione scolastica regionale. Il D.I. n. 127/2023 ha fissato per la Regione il limite massimo di autonomie scolastiche. Spetta alle Regioni il dimensionamento, senza che ciò comporti la soppressione dei plessi. Richiamando il Consiglio di Stato n. 5511 del 2025 e la Corte costituzionale n. 223 del 2023, il Tribunale sottolinea che la valutazione delle specialità è collocata a monte del piano.
Il punto centrale è la lettura della clausola di salvaguardia. Il Collegio esclude che essa obblighi a mantenere in vita sedi autonome solo perché ubicate in comuni montani. La riforma ha inteso superare l’istituto della reggenza, che in passato consentiva di tutelare la specialità a ogni costo. La permanenza del presidio scolastico resta garantita anche nell’ambito di un istituto più ampio.
Quanto al caso concreto, il Tribunale rileva che le prime deliberazioni presentavano effettivi profili di irragionevolezza e non chiarivano le ragioni della scelta rispetto ad altre possibili. Tuttavia, l’ultima deliberazione di riesame ha definitivamente chiarito che entrambe le istituzioni insistono su territori montani contigui, che l’accorpamento risponde a una logica di razionalizzazione e che la Provincia non aveva attuato interventi nonostante il calo demografico. La motivazione dà conto del bilanciamento tra razionalizzazione e tutela dei presidi.
Il Collegio ritiene irrilevante che il verbale dell’incontro sia stato formalizzato dopo l’adozione della delibera, poiché le richieste degli Enti risultano comunque vagliate. Gli indirizzi della Commissione assembleare sono non vincolanti e trovano adeguata risposta. Quanto alla programmazione per l’anno successivo, la Provincia non ha formalizzato alcuna motivata proposta di modifica e non sono emersi elementi tecnici di insostenibilità: la conferma è legittima. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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