Esecuzione del giudicato civile sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 1659 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015 ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Questi ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice civile aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione del buono di € 500,00 per ciascuna annualità e al pagamento di € 276,45 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e non risulta eseguita. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituisce con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dal rilievo che la sentenza civile reca un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.
Il collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni.
L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato prova di aver eseguito il giudicato. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore.
Quanto all’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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