Carta docente e RPD, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1186 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’assenza di contestazioni nel merito consente l’accoglimento del ricorso e la fissazione di un termine per l’adempimento. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e per la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 2 febbraio 2024 n. 150. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, e a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti per le annualità indicate, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il titolo esecutivo non risulta eseguito. I docenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria. Il Ministero si costituisce in giudizio, senza però svolgere contestazioni nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario e il mancato adempimento da parte dell’amministrazione. Rileva inoltre l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, quale condizione per l’esperibilità del rimedio.

Il Tribunale constata l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Tale elemento consente di accogliere il ricorso e di ordinare al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’adempimento deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti, l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni. L’intervento sostitutivo è disposto in funzione dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Accolta la richiesta di parte e non ravvisate ragioni ostative, il TAR fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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