Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1678 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. il titolo esecutivo formato dal giudice ordinario del lavoro, passato in giudicato e ritualmente notificato, fa stato quanto all’an debeatur e all’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, sicché la quantificazione di capitale, interessi e accessori prospettata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione resistente. L’esatta dimensione della pretesa va verificata, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e le norme applicabili, con deduzione di eventuali adempimenti parziali. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso va accolto con assegnazione di un termine per il pagamento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 660 del 2024 e n. 701 del 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti la somma complessiva di euro 2.433,38 a titolo di compensi professionali. I titoli sono passati in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., e sono stati ritualmente notificati.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore, difensore in proprio, ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione ai giudicati, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Le sentenze del giudice del lavoro, passate in giudicato, hanno valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non risulta adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi vanno verificate secondo il titolo e la legge, con riferimento agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere lasciato all’Amministrazione prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso va quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento. Il Collegio richiama T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290 in ordine agli accessori e agli oneri aventi titolo nel provvedimento. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, senza compenso.

Le spese seguono la soccombenza, non essendo controverso l’inadempimento, e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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