Dehors su suolo pubblico e destinazione a posteggio fuori mercato (TAR Toscana n. 1186 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors è legittimo quando l’area richiesta è destinata a posteggio fuori mercato, dovendosi garantire la funzione pubblica dell’area al servizio del commercio itinerante. La destinazione impressa dalla pianificazione comunale del commercio prevale sull’interesse del singolo esercente all’ampliamento dello spazio di somministrazione. Il carattere plurimotivato del provvedimento consente al giudice di arrestarsi allo scrutinio del motivo autonomamente sufficiente a sorreggerlo, divenendo superfluo l’esame delle ulteriori censure. L’Amministrazione non è tenuta ad accogliere le osservazioni procedimentali dell’istante, essendo sufficiente che il diniego dia conto delle stesse e delle ragioni ostative.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’esercità di enoteca con cucina, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Pontremoli ha respinto l’istanza di concessione di suolo pubblico per installare un dehors in Piazza del Duomo. Lo spazio richiesto è situato davanti ad altro esercizio commerciale, non antistante al locale dell’istante.

Il diniego si fonda su pareri negativi della Polizia Municipale, che hanno evidenziato la destinazione dell’area a posteggio fuori mercato e l’assenza del requisito della pertinenza rispetto all’esercizio. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei posteggi fuori mercato in Piazza del Duomo, la nozione restrittiva di pertinenza e la necessità del consenso dell’esercizio commerciale vicino. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei precedenti dinieghi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, risultando il ricorso infondato nel merito. L’atto impugnato è plurimotivato: si regge sulla destinazione dell’area a posteggio fuori mercato e sulla mancanza di annessione materiale al locale.

Sul primo motivo il Collegio ha ricostruito la pianificazione comunale. Dal § 3.9 dell’allegato A alla Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2012 emerge il passaggio, in Piazza del Duomo, da 12 a 11 posteggi, dei quali 2 fuori mercato. Il § 3.8, che colloca entrambi i posteggi fuori mercato in Piazza della Repubblica, è stato qualificato dal Comune come refuso, smentito dalla tabella che non menziona tali posteggi per Piazza della Repubblica.

Il § “Ferie e posteggi fuori mercato” prevede la rimodulazione dei due posteggi, con spostamento nei giorni di mercato settimanale presso il Polo del gusto. La Figura 21 conferma la dislocazione dei due posteggi fuori mercato in tale Polo. La Delibera del 2022, che riserva Piazza del Duomo alla vendita di prodotti tipici, riguarda i mercati settimanali e non i posteggi fuori mercato.

Il Collegio ha quindi ritenuto infondata la censura, escludendo la rilevanza della concessione del 2006, che riguardava solo l’apposizione di tavolini e sedie, oggetti amovibili, compatibili con l’attività del posteggio nella mattinata. Accertata la destinazione a posteggio fuori mercato, il Tribunale ha dichiarato superfluo lo scrutinio del secondo e terzo motivo.

Quanto alla quarta censura, il Comandante della Polizia Municipale ha replicato alle osservazioni dell’istante, rinviando ai precedenti pareri; il diniego risulta pertanto motivato. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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