Carta docenti, ottemperanza al giudicato senza astreinte per la crisi di bilancio (TAR Campania n. 1514 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non dimostri l’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza di un titolo giudiziale passato in giudicato è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, nel termine assegnato dal giudice. All’inadempimento consegue la nomina del Commissario ad acta, destinato a sostituirsi alla parte pubblica ove perduri l’inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. non è però automatica: il giudice dell’ottemperanza deve verificare in concreto la sussistenza delle altre ragioni ostative, che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare, precludendo la condanna della parte pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio economico derivante dalla fruizione della cosiddetta “Carta docenti” per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di una somma determinata, oltre interessi legali, mediante assegnazione della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento, la fissazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, oltre alla condanna all’astreinte. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Ha poi ritenuto l’ammissibilità della domanda, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Le statuizioni del titolo, correttamente notificate e irrevocabili, non avevano ricevuto esecuzione e l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato sul punto la propria precedente pronuncia e il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, in tema di onere della prova dell’adempimento.

È stato pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla formale richiesta del ricorrente, con obbligo di dettagliata relazione finale e riserva di liquidazione del compenso con separato provvedimento.

La domanda di penalità di mora è stata invece respinta. Il Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15/2014, muovendo dall’assenza di preclusioni astratte all’ammissibilità dell’istituto nei confronti della P.A., ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale nella loro valutazione. Alla luce di tale indirizzo, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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