Permesso di costruire e dissenso del comproprietario: irrilevanza ai fini della legittimità del titolo (TAR Abruzzo n. 354 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire attesta esclusivamente la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia, senza incidere sui rapporti di diritto privato tra i soggetti interessati, che restano salvi ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione non è tenuta ad accertare la sussistenza o la validità dei diritti reali vantati da terzi, né a risolvere conflitti tra privati, essendo sufficiente che il richiedente dimostri la proprietà o la disponibilità dell’immobile. Il dissenso del comproprietario di parti comuni non inficia la legittimità del titolo, ma può essere fatto valere dinanzi al giudice ordinario. Non sussiste, inoltre, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari confinanti o comproprietari, non essendo questi destinatari diretti del provvedimento né soggetti che debbano obbligatoriamente intervenire.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di unità immobiliari contigue a quella della controinteressata e comproprietarie di parti comuni dell’edificio, tra cui la facciata interessata dall’intervento, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento di un’unità abitativa mediante cambio di destinazione d’uso e installazione di una canna fumaria esterna in facciata. Le stesse avevano manifestato formalmente al Comune il proprio dissenso, ritenendo l’installazione lesiva del decoro architettonico e potenzialmente fonte di danni strutturali.
Hanno dedotto l’illegittimità del titolo per eccesso di potere, per non aver l’Amministrazione tenuto conto del dissenso dei comproprietari, e per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha trattenuto il ricorso in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il titolo edilizio ha natura dichiarativa e non costitutiva di diritti, attestando esclusivamente la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. I rapporti tra privati restano estranei alla valutazione dell’Amministrazione e sono espressamente salvi ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
La Corte ha precisato che il Comune non è tenuto a compiere approfonditi accertamenti sull’esistenza o sull’estensione dei diritti reali vantati da terzi, né a risolvere conflitti tra privati, riservati alla cognizione del giudice ordinario. È sufficiente che il richiedente dimostri la proprietà o comunque la disponibilità dell’immobile, senza che possa pretendersi una verifica ulteriore in ordine al consenso degli altri comproprietari, salvo che emergano evidenti profili di carenza assoluta di legittimazione, non riscontrabili nel caso di specie.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari confinanti o comproprietari, non rivestendo questi la qualità di destinatari diretti del provvedimento né di soggetti che debbano obbligatoriamente intervenire. L’imposizione di un onere generalizzato di comunicazione determinerebbe un ingiustificato aggravio procedimentale, in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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