Carta docenti ai precari: ottemperanza parziale e commissario ad acta (TAR Campania n. 244 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato e, ove l’amministrazione abbia eseguito solo parte delle statuizioni, dichiara la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a quelle già soddisfatte, accogliendo il ricorso per la parte residua. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione intimata, la quale deve provare in modo puntuale il riconoscimento dei benefici economici dovuti. In difetto di tale prova, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa struttura debitrice, senza che ciò comporti alcuna liquidazione di compenso.

Il Fatto

La parte ricorrente, parte vittoriosa in un giudizio definito dal giudice ordinario, ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto, tra l’altro, il risarcimento del danno comunitario per abusiva reiterazione di contratti a termine, la ricostruzione della carriera con gli scatti stipendiali maturati e il diritto alla carta docenti per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2023/24.

Due difensori hanno agito in qualità di distrattari per le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto. Dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, la parte ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inottemperanza dell’amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, ed è stata notificata ai fini dell’intimazione ad adempiere, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Dalla documentazione erariale è emerso che l’amministrazione ha liquidato le somme dovute a titolo di risarcimento e le spese di lite in favore dei difensori distrattari, e che l’istituzione scolastica ha adottato il decreto di ricostruzione della carriera della docente, trasmettendolo alla Ragioneria Territoriale dello Stato. Su tali statuizioni la parte ricorrente ha riconosciuto l’intervenuta ottemperanza.

Residua invece il profilo relativo alla carta docenti. Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente per gli anni scolastici indicati in sentenza. L’onere probatorio dell’esecuzione grava sull’amministrazione, che non può limitarsi a dedurre genericamente l’adempimento.

Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto per la parte residua, ordinando all’amministrazione di attribuire la carta docenti entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, precisandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si è data luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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