Contraddittorio necessario prima dell’interdittiva antimafia anche in presenza di white list (TAR Campania n. 245 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informative antimafia, l’omissione della comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 integra violazione del contraddittorio procedimentale e determina l’annullamento del provvedimento interdittivo. L’obbligo di interlocuzione preventiva non è escluso dalla circostanza che l’impresa sia già iscritta nella white list: la pregressa iscrizione, rilasciata previe verifiche positive, impone anzi al Prefetto maggiore attenzione nel rendere comprensibili le ragioni di una rivisitazione delle proprie determinazioni. L’urgenza di provvedere non può fondarsi sul solo intento di rimediare a una iscrizione intervenuta pochi mesi prima. La violazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 è esclusa, perché il provvedimento interdittivo non è vincolato e l’avviso ex art. 92 non è comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della produzione di conglomerati cementizi era iscritta, il 30 settembre 2024, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, con validità fino al 29 settembre 2025.
Con provvedimento adottato ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto disponeva nei confronti della società un’informazione antimafia interdittiva e la contestuale cancellazione dalla white list. Il provvedimento si fondava sugli elementi tratti da un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli e sui rapporti di parentela tra l’amministratore unico e il socio della società con un soggetto gravato da precedenti penali e ritenuto vicino ad ambienti criminali. La società impugnava gli atti, lamentando tra l’altro la violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto per la condivisibilità del terzo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio, scrutinato per primo per il suo carattere assorbente. Il Collegio esamina l’argomento difensivo secondo cui le ragioni di urgenza non sarebbero limitate ai gravi indizi di contiguità, ma risiederebbero soprattutto nell’iscrizione dell’impresa in white list, avente valore di comunicazione antimafia liberatoria.
L’argomento non convince. Avendo la società ottenuto l’iscrizione circa quattro mesi prima del provvedimento interdittivo, e presumibilmente sulla scorta di verifiche preliminari positive, la Prefettura era tenuta a creare, mediante la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia, le premesse per rendere comprensibili le ragioni della rivisitazione delle proprie determinazioni. Il contraddittorio era finalizzato anche a valutare strade alternative all’interdittiva, ove fosse emerso un profilo di inattualità del pericolo infiltrativo o di eliminabilità dello stesso.
Il Collegio richiama il precedente della Sez. III del Consiglio di Stato n. 8390/2024, secondo cui anche la parziale omessa comunicazione nell’avviso di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate nel provvedimento conclusivo integra violazione della norma. L’omessa ostensione non può refluire nell’effetto sanante dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: il primo periodo della norma opera solo per i provvedimenti vincolati, categoria cui non appartiene l’informativa antimafia, mentre il secondo periodo è inapplicabile perché l’avviso non è comunicazione di avvio del procedimento.
Nella specie, alla società non è stato fornito alcun avviso, né sono stati indicati gli elementi indiziari sui cui avrebbe potuto fornire chiarimenti. Non ricorrevano particolari esigenze di celerità, né altre ragioni per derogare al contraddittorio, divenuto cruciale in materia, stante la valorizzazione delle misure di self cleaning e l’introduzione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis. Il contemperamento tra finalità antimafia e art. 41 Cost. postula che gli elementi conoscitivi siano sottoposti alla Prefettura, non potendosi pretendere una dialettica processuale sostitutiva di quella procedimentale negata.
Quest’ultima considerazione processuale consente di prescindere dagli ulteriori motivi, assorbiti. Ai fini conformativi, dovrà essere garantita la partecipazione della società nel rinnovato procedimento, nel quale la Prefettura potrà tener conto della situazione attuale di pericolo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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