Il Comune deve impugnare gli atti autorizzatori finali, non i pareri endoprocedimentali (TAR Lazio n. 13784 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione alla gestione di una discarica, il parere favorevole reso dall’ente competente in materia di rifiuti costituisce atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva immediata e diretta, e pertanto la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse. Ai fini dell’impugnazione è sufficiente, in pedissequa applicazione dell’orientamento del Consiglio di Stato n. 5241/2024, gravare gli atti autorizzatori finali, ossia la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione integrata ambientale e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. I principi di prossimità e autosufficienza degli ambiti territoriali ottimali non costituiscono regole chiuse e isolate, ma operano in dialogo con i principi di solidarietà e leale collaborazione, consentendo alla Regione di autorizzare invasi destinati a un bacino sovraregionale in caso di carenza impiantistica e di procedura di infrazione europea. Le garanzie finanziarie per la gestione post-operativa possono essere emesse per piani quinquennali rinnovabili maggiorati di un anno, purché trattenute per almeno trenta anni dalla chiusura della discarica.
Il Fatto
Il Comune di Viterbo impugnava una serie di atti relativi alla realizzazione del nuovo invaso VT4 della discarica per rifiuti non pericolosi in località Le Fornaci, autorizzato dalla Regione Lazio. Il ricorso “portante” era diretto contro il parere favorevole della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, reso in sede endoprocedimentale; i ricorsi successivi concernevano la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e la successiva autorizzazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Il Comune lamentava la violazione del principio di autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale di Viterbo, deducendo che l’autorizzazione assentiva un invaso non necessario per il fabbisogno locale ma destinato a supplire alle carenze degli altri ATO regionali, trasformando il territorio in una “discarica del Lazio”. Deduceva altresì vizi propri della conferenza di servizi e delle garanzie finanziarie, oltre alla illegittimità della modifica del sistema di captazione del percolato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso avverso il parere favorevole, qualificandolo come mero atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva immediata e diretta. Il Collegio ha osservato che il Comune aveva correttamente impugnato con i ricorsi successivi tutti gli atti aventi efficacia esterna, cosicché l’impugnazione dell’atto intermedio risultava priva di interesse.
Nel merito, il Collegio ha rigettato l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione per omessa impugnazione del verbale conclusivo della conferenza di servizi, affermando che, in applicazione del Consiglio di Stato n. 5241/2024, è sufficiente impugnare la VIA, l’AIA e il PAUR, senza necessità di gravare anche gli atti intermedi.
Quanto alle censure di merito, il TAR ha ritenuto che i principi di prossimità e autosufficienza debbano essere bilanciati con quelli di solidarietà e leale collaborazione, soprattutto in presenza dell’esaurimento dell’invaso VT3, della carenza impiantistica regionale e della procedura di pre-infrazione europea. La conferenza di servizi è stata ritenuta legittima, potendo il dissenso del Ministero della Cultura essere superato con motivazione, tanto più che le osservazioni erano state accolte con una modifica progettuale in diminuzione.
Con riferimento alle garanzie finanziarie, il Collegio ha richiamato il Regolamento regionale 17 marzo 2026 n. 2, che consente l’accettazione di garanzie per la gestione post-operativa emesse per piani quinquennali rinnovabili maggiorati di un anno, purché trattenute per trenta anni. La soluzione tecnica del pozzo di captazione realizzato con asse inclinato è stata invece ritenuta una misura temporanea, non ostativa al collaudo e alla messa in esercizio, sulla cui definitiva regolarizzazione resta la vigilanza della Regione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.