Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 645 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza in copia conforme, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale entro il termine fissato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo l’inutile decorso del termine; non è dovuto alcun compenso ove l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo e al rimborso delle spese.
Formatosi il giudicato, attestato in atti, e rimasta l’Amministrazione inadempiente, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna alle spese e una misura per ogni ulteriore giorno di inadempimento. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato e, dopo la notifica in copia attestata conforme all’originale, è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, come confermato dal richiamo ai numerosi precedenti conformi dello stesso TAR. Il ricorso è stato quindi accolto con adozione delle misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla direzione competente, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore dopo la scadenza e provvederà entro i successivi 60 giorni.
Il Collegio ha escluso la condanna a ulteriori somme a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo sufficiente la procedura di ottemperanza disposta, stringente e celere.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Spese e rimborso sono distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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