Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e piena disponibilità dell’azione (TAR Calabria n. 1273 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un operato successivo dell’amministrazione integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A tale dichiarazione il giudice può solo prendere atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso, senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il rilascio del porto d’armi per il tiro a volo con istanza del 23.03.2022. Formatosi il silenzio-rifiuto, ha impugnato tale condotta con ricorso notificato il 30.11.2022 e depositato l’1.12.2022, chiedendo la declaratoria del diritto al rilascio del titolo, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il risarcimento dei danni.

Con motivi aggiunti notificati il 23.3.2023 e depositati il 29.3.2023 ha poi impugnato il decreto di rigetto del 13.1.2023, notificato il 6.2.2023, deducendo violazione dei termini del procedimento, dei presupposti del T.U. di pubblica sicurezza e della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In vista della trattazione, con memoria dell’8.5.2026, il ricorrente ha dichiarato di aver stabilito all’estero la propria residenza stabile e di non avere più utilità concreta alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere o, in via subordinata, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della vicenda sopravvenuta. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che la carenza di interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: la seconda si determina quando l’operato dell’amministrazione risulta integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; la prima, invece, si configura — tra le altre ipotesi — quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato (Cons. Stato, Sez. V, n. 7213/2025).

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha conseguito il bene della vita cui aspirava mediante il ricorso. È tuttavia sopraggiunta una circostanza di fatto — il suo trasferimento stabile all’estero — che, per sua espressa dichiarazione, rende inutile la prosecuzione del giudizio. Non si è dunque verificato l’esito satisfattivo proprio della cessazione della materia del contendere, ma un difetto di interesse sopravvenuto.

Il Collegio afferma poi il principio della piena disponibilità dell’azione in capo al ricorrente. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente rinunciare in modo esplicito al ricorso. Tale condotta provoca la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (Cons. Stato, Sez. II, n. 918/2026).

Ne deriva che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria assorbe ogni altra questione, sia di rito sia di merito, comprese le censure sull’inerzia dell’amministrazione e sul decreto di rigetto. Le difese di stile dell’amministrazione giustificano infine la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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