Riassunzione in servizio dopo intervento che rimuove la causa di inidoneità (TAR Lazio n. 11536 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riammissione in servizio presentata da un dipendente già dichiarato permanentemente inidoneo al servizio di istituto non può essere dichiarata improcedibile dall’amministrazione sulla base di un parere sanitario che non consideri le sopravvenienze cliniche intervenute successivamente al giudizio di inidoneità. Ove l’interessato documenti un intervento chirurgico che avrebbe eliminato la patologia alla base dell’originaria declaratoria di inidoneità e la conseguente cessazione della terapia farmacologica, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’adeguata attività istruttoria, sottoponendo nuovamente a visita l’istante ovvero acquisendo ulteriori chiarimenti clinici, prima di assumere qualsiasi decisione. Un parere negativo fondato su un mero rischio futuro e probabilistico, non supportato da un esame delle attuali condizioni di salute, determina il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento. L’eventuale accoglimento della censura comporta l’annullamento dell’atto e la regressione del procedimento, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi, fermo restando il vincolo conformativo del giudicato.
Il Fatto
L’istante, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, era stata dichiarata permanentemente inidonea al servizio di istituto a causa di un meningioma frontale sinistro in terapia antiepilettica ed era transitata nei ruoli civili del Ministero dell’Interno. In seguito a un intervento chirurgico di asportazione della lesione, la dipendente aveva chiesto la revisione del giudizio di inidoneità al fine di essere reintegrata nei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.
L’amministrazione aveva dichiarato improcedibile l’istanza, richiamando un parere del Servizio Affari Generali di Sanità secondo cui non sussistevano i presupposti per la valutazione di una revisione del giudizio. Avverso tale determinazione era stato proposto ricorso, poi integrato da motivi aggiunti avverso atti successivi, tra cui le note con cui l’Organo medico legale aveva reiterato la propria asserita incompetenza alla formulazione del giudizio di revisione richiesto dal giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto fondata la doglianza con cui la ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. Il collegio ha preliminarmente osservato che la vicenda si distingueva da quella definita con precedente sentenza della stessa sezione, in cui il vizio era stato dedotto con riferimento all’originaria diagnosi, in assenza di sopravvenienze idonee a scalfire il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera.
Nel caso di specie, invece, era emerso dall’istruttoria che la dipendente, dopo l’intervento chirurgico del 27 novembre 2023, non assumeva più alcuna terapia farmacologica antiepilettica e che, secondo la consulenza medica di parte, l’operazione avrebbe del tutto eliminato la patologia che aveva giustificato la declaratoria di inidoneità, con un rischio di recidiva pari al 20% a cinque anni e al 10% a dieci anni dall’intervento e un contenuto rischio epilettogeno inferiore al 10% nel lungo termine.
Il parere negativo della Direzione sanitaria era invece fondato su un potenziale futuro rischio epilettogeno legato agli esiti cicatriziali, sul periodo non specificato di sospensione della terapia e sulle mansioni proprie del ruolo di destinazione. La Corte ha evidenziato che la terapia antiepilettica era stata prescritta solo a scopo preventivo e non a seguito di una diagnosi di epilessia, e che la valutazione negativa era ancorata a un dato probabilistico, ipotetico e non precisato, senza un adeguato supporto istruttorio.
La mancata sottoposizione a visita dell’interessata e la mancata acquisizione di ulteriori chiarimenti clinici integrano il dedotto vizio, che si riverbera sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fondati su un quadro clinico ormai mutato e non più attuale. Il collegio ha accolto il ricorso nei limiti del profilo di difetto di istruttoria e di motivazione, assorbiti gli altri motivi, ricordando che l’accoglimento della censura comporta la regressione del procedimento e l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, previa esecuzione della necessaria attività istruttoria. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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