Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 919 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario sia priva della formula esecutiva, non più necessaria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta. La riunione dei ricorsi seriali non può fondarsi sulla sola identità della materia né sull’identità parziale dello studio legale patrocinatore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a percepire il beneficio della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di 500,00 euro annui.

La sentenza, notificata all’Amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il Ministero è rimasto inerte, sicché il ricorrente chiede la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale, che aveva rappresentato la serialità del contenzioso e l’assenza di copertura finanziaria. L’istanza è respinta: difettano i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, poiché le sentenze azionate e i ricorrenti sono di volta in volta diversi. Non basta l’identità della materia né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore.

Il Collegio sottolinea che l’esigenza di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato anche senza formula esecutiva, non più richiesta per l’ammissibilità dell’ottemperanza dopo il d.lgs. n. 149/2022. Risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non è contestato che il Ministero non abbia dato esecuzione.

Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è accolto, con condanna all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento è nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega e possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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